Art. 26.
(Modifica all'articolo 195 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».